Affermazione di genere: le spese chirurgiche sono detraibili?

Il procedimento di affermazione di genere previsto dalla L. 164/82 consente alla persona transgender di essere inserita nelle liste di attesa per l’eventuale chirurgia di affermazione di genere.

E’ ormai chiaro, infatti, che la chirurgia affermativa sia un diritto della persone transgender e non più un obbligo giuridico necessario ai fini del mutamento anagrafico.

Ciò premesso, è nota la possibilità di rimettere a carico del SSN le spese relative alla chirurgia di affermazione di genere compiuta nelle strutture sanitarie pubbliche.

C’è però da chiedersi se anche la chirurgia effettuata privatamente sia detraibile, atteso che essa rappresenta una scelta spesso intrapresa in funzione della eccessiva lunghezza delle liste di attesa pubbliche

Indice

Le spese chirurgiche sono detraibili?

La risposta è si.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015, ha chiarito che le spese sostenute per l’intervento chirurgico di cambio di sesso sono detraibili ai fini IRPEF.  

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’intervento chirurgico di cambio di sesso, autorizzato dal tribunale e previsto dalla legge n. 164/1982, è una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche. Questo perché l’intervento è necessario per garantire al soggetto un equilibrio psicofisico.    

Come si calcola la detrazione?

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, per la parte che eccede euro 129,11. Per fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sanitaria sia espressamente descritta nella fattura del centro dove è stata eseguita.   

Sono detraibili le spese mediche e di assistenza specifica, come ad esempio:

  • le spese per l’intervento chirurgico;

  • le spese per le visite mediche specialistiche;

  • le spese per i farmaci;

  • le spese per l’assistenza infermieristica.   

Riferimenti normativi

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 71/E del 3 agosto 2015

  • Legge n. 164/1982

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – art. 15, comma 1, lett. c